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ALTO TASSO DI MORTALITÀ SULLE STRADE, LO DICONO I DATI ACI -ISTAT

Distrazione e velocità elevata tra le principali cause di incidenti

Si torna a morire sulle strade. Il trend positivo innescato nel 2013 che aveva visto calare il tasso di mortalità per gli incidenti stradali, si è infatti bruscamente interrotto. Secondo i dati dell’ultimo rapporto ACI-ISTAT, riferiti all’anno 2014, a livello nazionale sono oltre 3300 i decessi avvenuti sulle strade, per un tasso di diminuzione dello 0,6 per cento. Nel 2013 la flessione registrata per la mortalità era del 9,8 per cento. 
Anche la provincia di Lucca segue il trend nazionale: 2036 incidenti totali (1988 nel 2013) che hanno provocato 26 morti, quattro in più rispetto allo scorso anno, e 2694 feriti (2612 nel 2013): in media sono quindi avvenuti 6 incidenti al giorno. 
A pesare sul bilancio presentato da Aci e Istat per quanto riguarda la provincia di Lucca sono gli incidenti avvenuti nei centri abitati, su strada urbana. 
Confrontando le circostanze in cui sono avvenuti gli incidenti appare evidente come la prima causa sia la distrazione: nel 30 per cento dei casi il conducente non ha rispettato i segnali, nel 20 per cento il guidatore era distratto. Altre situazioni che si presentano con frequenza sono il mancato rispetto della distanza di sicurezza (17 per cento dei casi) e l’elevata velocità (11 per cento). 
«I dati dimostrano l’urgenza di garantire l’utilizzo di almeno il 50% dei proventi delle multe per favorire la mobilità e la sicurezza stradale soprattutto in ambito urbano – commenta il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – con attraversamenti pedonali moderni e visibili, percorsi ciclabili protetti, rotatorie efficaci a scongiurare i pericolosi urti laterali. Anche le sanzioni devono essere finalizzate alla prevenzione: gli autovelox nascosti sono inutili e i cartelli che ne annunciano la presenza poi non riscontrata dai conducenti sono addirittura dannosi. A livello nazionale, infatti, l’Automobile Club d’Italia presenterà una proposta legislativa sistemica già nella prossima Conferenza del Traffico e della Circolazione, in programma a Roma il 18 novembre».

Lucca, 10 ottobre 2010

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AVVISO ALL’UTENZA MOTORIZZATA
 

L’Automobile Club di Lucca comunica che la Regione Toscana ha dato il via alla campagna di avvisi di scadenza per la tassa di circolazione dei ciclomotori e quadricicli circolanti in Toscana (anno di imposta 2015). In particolare saranno postalizzati circa 99.000 avvisi, con i quali si ricorderà ai proprietari dei mezzi, qualora siano effettivamente “circolanti”, che risulta dovuto il versamento della tassa pari a euro 23,12 ovvero euro 57,75.
Il pagamento potrà essere effettuato presso tutte le Delegazioni dell’Automobile Club di Lucca presenti sul territorio provinciale. Gli uffici ACI saranno a disposizione dell’utenza anche per eventuali chiarimenti, negli orari consultabili qui

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BOLLO DEI MEZZI ULTREVENTENNALI. COME PAGARE?

La Regione Toscana, a poco più di tre mesi dall’approvazione della Legge di Stabilità 2015, ha definito i criteri concernenti il pagamento della “tassa di possesso e/o di circolazione” per i veicoli costruiti da oltre vent’anni. La L.R. n.37 del 25 marzo 2015 prevede, infatti, all’art.20 alcuni significativi cambiamenti riguardanti il regime di tassazione per i mezzi ultraventennali. Tenuto presente che l’anno di riferimento per stabilire la vetustà del mezzo è sempre l’anno di fabbricazione (in Italia o in un altro Stato) che, salvo prova contraria, coincide con quello di immatricolazione, si rileva come le agevolazioni fiscali differiscano a seconda che si tratti di veicoli ultraventennali oppure ultratrentennali.
Normativa previgente. L’abrogata L.R. n. 43/2002, all’ art. 3 prevedeva per tutti i veicoli costruiti in un periodo compreso tra i 20 anni e inferiore ai 30, la corresponsione di una “tassa di possesso” in misura forfettaria dovuta anche se i veicoli non circolavano, stabilita in € 63,00 per le autovetture e in € 26,25 per i motoveicoli. Se la tassa automobilistica ordinaria risultava più favorevole di quella forfettaria, allora era possibile optare per la prima. Diversamente, a seguito d’iscrizione ai registri storici dell’ASI, della FMI (oppure di alcune sigle minori specificate dalla Regione) era possibile ottenere l’esenzione dalla “tassa di possesso” e passare al regime della “tassa di circolazione”, pagando quindi il bollo soltanto in caso di effettivo uso su strada del mezzo. La condizione per il riconoscimento di quest’ultima agevolazione era la presentazione di una domanda, corredata dell’attestazione che il mezzo non fosse adibito ad uso professionale o all’esercizio di attività d’impresa con trasporto persone e cose. Al compimento del 30° anno di vita, l’obbligo di pagamento derivava esclusivamente dall’assoggettamento a una “tassa di circolazione”, che rendeva il veicolo esente soltanto in caso di non utilizzo, mentre in caso d’uso su strada le somme da versare erano di € 29,82 per le quattroruote e di € 11,93 per le due ruote, quindi ancora in misura fissa, ma ridotta e dovuta a diverso titolo.
L’attuale normativa. Una diversa tassazione è stata introdotta a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2015 esclusivamente per i veicoli costruiti tra i 20 ed i 30 anni. La previsione normativa fa ancora riferimento alla “tassa di possesso”, tuttavia la somma stabilita a titolo di forfait è stata sostituita con un versamento di una cifra ottenuta sulla base dei kw del veicolo, ma con una riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria. Per gli stessi veicoli ultraventennali, quindi, non corre più l’obbligo della presentazione di una domanda di agevolazione, tantomeno dell’iscrizione a registri storici, prescindendo del tutto anche dall’uso che viene fatto dei mezzi. Per gli autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali sono rimaste invece invariate le preesistenti modalità di pagamento. In ogni caso, il calcolo degli importi avviene automaticamente, con applicazione percentuale della riduzione.
Chi aveva già pagato prima dell’aumento. Qualora siano già stati corrisposti nei primi mesi dell’anno gli importi dell’ormai soppressa tassa forfettaria, poiché trattasi di aumento retroattivo, gli utenti hanno facoltà di adeguarsi, versando le differenze ad integrazione della nuova “tassa di possesso ridotta” entro il 30/9/2015, senza incorrere nell’addebito di sanzioni od interessi. Anche per i ritardatari che non hanno ancora provveduto ad alcun versamento, è possibile pagare secondo le nuove tariffe entro la stessa data, evitando l’applicazione di cifre aggiuntive. Dopo tale termine sarà effettuabile un versamento avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo le modalità ordinarie.
Dove pagare. Tutte le Delegazioni ACI sparse sul territorio provinciale dispongono di sportelli predisposti al servizio esazione-bollo, con personale altamente qualificato e aggiornato anche per il pagamento di queste nuove tasse, per lo più legate al mondo delle auto di interesse storico-collezionistico. Si raccomanda sempre, al fine di agevolare gli operatori nell’esame di eventuali casistiche particolari, l’esibizione della carta di circolazione. 

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Si comunica che l’ufficio presente nella sede di Via Catalani 59 osserva la chiusura del Santo Patrono il giorno 12 luglio.

Questa sezione è dedicata all’approfondimento di argomenti riguardanti l’auto che hanno carattere generale ed informativo, con il preciso scopo di dissolvere dubbi ed incertezze.

PATENTE E LIBRETTO. MULTA SE I NOMI NON COINCIDONO?

La norma sull’intestazione temporanea dei veicoli (previstada una legge del 2010 e successivamente da un regolamento attuativo del 2012) si applica, a partire dal 3 novembre, quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli e quadricicli a motore) o rimorchio "leggero (fino a 3,5 tonnellate) intestato a un’altra persona, fisica o giuridica, essenzialmente nei seguenti casi:
- a titolo di comodato gratuito;
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di un contratto di locazione senza conducente.
Moltissimi sono i dubbi e le incertezze; consigliamo di rivolgersi direttamente a uno dei numerosi uffici ACI della Provincia di Lucca



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SUPERBOLLO

 

Superbollo


L’art. 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 (convertito in Legge 23/12/2011 n. 214 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011) ha disposto il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo per auto di lusso) a decorrere dall’anno 2012 per tutti coloro che sono intestatari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di leasing di un’autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 185 Kw.

L’addizionale erariale alla tassa automobilistica è fissata nella misura di € 20,00 per ogni KW oltre i 185 KW di potenza del veicolo; tale addizionale è ridotta al verificarsi delle condizioni indicate di seguito:

  • dopo cinque anni dalla costruzione del veicolo: riduzione del 40%
  • dopo dieci anni dalla costruzione del veicolo: riduzione del 70%
  • dopo quindici anni dalla costruzione del veicolo: riduzione del 85%
  • dopo venti anni dalla costruzione del veicolo: non è più dovuta


Si presume che l’anno di costruzione coincida con l’anno d’immatricolazione (salvo prova contraria); gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

L’importo da corrispondere si ottiene moltiplicando ogni chilowatt di potenza oltre i 185 per € 20,00: ad esempio, per un’autovettura di Kw 200, si dovrà pagare la somma di € 300,00 (cioè [Kw 200 - Kw 185] x € 20,00).

La somma dovuta deve essere versata entro la scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica esclusivamente con il modello F24 con elementi identificativi compilato (scarica il modello dal link sottostante oppure clicca qui per utilizzare il software F24 on line dell’Agenzia delle Entrate) come specificato di seguito:

  • Sezione CONTRIBUENTE: dati anagrafici e codice fiscale del soggetto versante.
  • Sezione ERARIO, in corrispondenza degli "importi a debito versati":
    • nel campo tipo, inserire la lettera A
    • nel campo elementi identificativi, la targa del veicolo
    • nel campo codice, il codice tributo 3364
    • nel campo anno di riferimento, l’anno di decorrenza della tassa

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale è applicata una sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato (codice tributo per la sanzione: 3365; per gli interessi: 3366).

Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello F24 con elementi identificativi.
In caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta per l’intero anno senza alcuna riduzione, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.
 

Modello F24 con elementi identificativi (159,23 KB)

Avvertenze per la compilazione del modello F24 elementi identificativi (19,41 KB)

 

Per saperne di più su come effettuare manutenzione e controlli, come circolare in regola, come guidare in galleria, per conoscere meglio la patente a punti, gli effetti dell’abuso di alcol, la guida in caso di neve, le norme riguardo i neopatentati, ruote e pneumatici, casco e l’airbag in moto l’ACI mette a tua disposizione una serie di guide esaurienti e dettagliate da consultare online

 

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In caso di neve


Con le nevicate invernali si rende necessario adottare gli accorgimenti necessari per fronteggiare la perdita di aderenza dei normali pneumatici sull’asfalto: infatti, con temperature inferiori a 7 gradi centigradi, la mescola del battistrada tende a cristallizzarsi e ad indurirsi, provocando l’aumento degli spazi di frenata e la diminuzione della tenuta di strada.
Il problema si risolve montando pneumatici invernali (gomme termiche), costruiti con mescole speciali, la cui caratteristica è quella di scaldarsi rapidamente anche quando le temperature sono prossime o inferiori allo zero; inoltre la particolare conformazione a lamelle sfrutta la proprietà legante dei cristalli di neve.
La gomma sulla neve scivola, mentre la neve su altra neve tende ad aggrapparsi: da questa considerazione nasce l’idea di sagomare il battistrada con lamelle che si riempiono di neve aggrappandosi letteralmente al fondo stradale. Il pneumatico invernale è riconoscibile per la marcatura M+S, MS, M/S, M-S oppure M&S apposta sul fianco: questa sigla indica le parole mud (fango) e snow (neve).
Inoltre, secondo le attuali normative, per gli pneumatici invernali deve essere riportato il marchio d’omologazione europeo, rappresentato da una "E" maiuscola racchiusa in un cerchio o da una "e" minuscola al centro di un rettangolo.
Quando sono presenti queste sigle, il Codice della Strada consente di circolare nei tratti in cui vige l’obbligo di catene da neve a bordo o montate.
In presenza di neve o ghiaccio è opportuno evitare manovre brusche, guidare con la massima delicatezza e, soprattutto, montare gomme invernali su tutte le ruote per non avere differenze di comportamento tra anteriore e posteriore e per mantenere la stabilità del veicolo, in particolare in curva ed in frenata..
Le alternative alle gomme invernali sono rappresentate dalle catene da neve (con cui non si deve superare la velocità di 50 km orari; devono essere conformi alla norma Cuna NC 178-01 o alla ON V 5117), dalle gomme chiodate (adatte soprattutto al ghiaccio e obbligatorie sulle quattro ruote con paraschizzi, con le quali il limite di velocità autostradale è ridotto a 120 km orari; circolazione in Italia consentita solo dal 15 novembre al 15 marzo) e dai dispositivi antipattinamento o "catene-calzino" (adatte principalmente ai terreni ghiacciati con pendenza non superiore al 10% (questi dispositivi non sono omologati e non sostituiscono le catene dove sussiste l’obbligo).
Nota bene:
come molti sanno, la Legge 29/7/2010 n. 120 ha modificato il Codice della Strada (art. 6 comma 4 lettera e) introducendo la facoltà, per gli enti proprietari delle strade, di imporre l’obbligo di catene o pneumatici da neve omologati in determinati periodi dell’anno su specifici tratti di strada: in fondo a questo articolo trovi la tabella, aggiornata al 27/12/2011, riepilogativa delle autostrade e strade toscane in cui sussiste l’obbligo predetto.
Provincia di Lucca:
Con l’ordinanza n. 6576 del 2 dicembre 2011, la Provincia di Lucca istituisce l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve su tutte le strade provinciali e regionali al di sopra dei 200 metri sul livello del mare nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno; al di sotto di questa quota, l’obbligo è solo in caso di precipitazioni nevose. Resta invariato l’obbligo di transito con catene montate in caso di neve nel tratto della S.P. n.51 “di Minucciano” e della S.P. n.59 “Minucciano – Pieve San Lorenzo”, tra la fine dell’abitato di Gramolazzo e la località Madonna del Soccorso e l’obbligo di transito con catene montate nel tratto della S.P. n.71 “di San Pellegrino in Alpe” compreso tra la località Boccaia e il Passo delle Radici.


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