Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il diritto di accesso

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto trasparenza), riaffermando il principio generale di  trasparenza  “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed integrando la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” con l’ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.

La vigente normativa prevede tre differenti modalità di accesso:
●    accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
●    accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
●    accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

Accesso documentale
Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
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Accesso civico semplice
Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.
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Accesso civico generalizzato
Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. 97/2016, in analogia con il Freedom of Information Act (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.
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Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato
In attuazione della Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del novellato Decreto trasparenza, in ottemperanza ai richiami della normativa eurounitaria in ambito privacy (GDPR e novellato Codice privacy), nonchè in recepimento delle direttive diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2019, l’Ente, con delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 26.09.2017 e successiva delibera n. 4 del 7 giugno 2022,  ha adottato il  Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, che disciplina i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l’esercizio delle suddette tipologie di accesso. 


La succitata Delibera ANAC prevede l'istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l'elenco delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, con l’indicazione dell’oggetto, delle date di presentazione e di decisione.
L'Ente provvederà semestralmente all’aggiornamento del Registro.

Registro degli accessi

Il Dottor Luca Sangiorgio è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Lucca.

Riferimenti:

Il Direttore della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia Romagna, con contestuale responsabilità dell'Automobile Club di Firenze e con il coordinamento delle attività associative e gestione e sviluppo reti, è titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta  
 
Riferimenti:
 
 

 

Contenuto inserito il 22-03-2018 aggiornato al 19-02-2024
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